Codice civile svizzero · SR 210
art. 306 cpv. 2 CC
2. Nei rapporti interni della comunione
1 Il figlio sotto l’autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.
2 Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.
3 In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 306 vCC (fino al 1977) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
2. Opposizione di terzi
L'autorità competente del Cantone di attinenza del padre ed ogni interessato possono opporsi al riconoscimento davanti il giudice dello stato civile competente, entro tre mesi dacchè ne ebbero notizia, dimostrando che l'autore del riconoscimento non è il padre o l'avo paterno del figlio riconosciuto, o che esiste una causa di esclusione del riconoscimento.