Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 306 cpv. 3 CPP
Compiti della polizia
1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.
2 La polizia deve segnatamente:
- a.
assicurare e valutare tracce e prove;
- b.
individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato;
- c.
se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.
3 Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989