Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 306 cpv. 3 CPP

Compiti della polizia

1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.

2 La polizia deve segnatamente:

a.

assicurare e valutare tracce e prove;

b.

individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato;

c.

se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.

3 Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

2 sentenze relative all’art. 306 cpv. 3 CPP

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