Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 314 cpv. 1 LEF

A. Contenuto

1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all’occorrenza, come queste saranno garantite.

1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.

2 Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l’adempimento.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 314 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti a' termini del concordato.

4 sentenze relative all’art. 314 cpv. 1 LEF

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  1. DTF 143 III 17319.04.2017Moratoria concordataria; sospensione dei procedimenti concernenti crediti concordatari. Il diritto del locatore a esigere la restituzione dei locali in seguito alla fine del contratto di locazione non è un credito concordatario; di conseguenza
  2. 4A_52/201719.04.2017Mora concordataria · Procedura sommaria · Sgombero di locali commerciali
  3. DTF 129 III 28421.03.2003Ritiro di un'esecuzione da parte del creditore. Nella misura in cui sussiste la necessaria dichiarazione del creditore, possono essere ritirate le esecuzioni che concernono pretese incluse nel concordato e che vengono estinte con la sua omologazione (c
  4. 7B.269/200221.03.2003Concordato ordinario · Informazione dal registro delle esecuzioni · Ritiro dell'esecuzione