Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 314 cpv. 1 LEF
A. Contenuto
1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all’occorrenza, come queste saranno garantite.
1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.
2 Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l’adempimento.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 314 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti a' termini del concordato.