Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 326bis cpv. 2 CP

2. Nel caso dell’articolo 325ter

1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325ter è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

2 Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore.

3 Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 326bis cpv. 2 CP

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  1. 6B_1400/202004.03.2021Legittimazione della parte lesa a ricorrere · Arbitrio nell'accertamento dei fatti · Istigazione