Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 329 cpv. 5 CPP
Esame dell’accusa; sospensione e abbandono del procedimento
1 Chi dirige il procedimento esamina se:
- a.
l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
- b.
i presupposti processuali sono adempiuti;
- c.
vi sono impedimenti a procedere.
2 Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3 Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4 Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti. L’articolo 320 è applicabile per analogia.
5 L’abbandono riguardante soltanto singoli capi d’accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
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