Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 329 cpv. 5 CPP

Esame dell’accusa; sospensione e abbandono del procedimento

1 Chi dirige il procedimento esamina se:

a.

l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;

b.

i presupposti processuali sono adempiuti;

c.

vi sono impedimenti a procedere.

2 Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.

3 Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.

4 Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti. L’articolo 320 è applicabile per analogia.

5 L’abbandono riguardante soltanto singoli capi d’accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

7 sentenze relative all’art. 329 cpv. 5 CPP

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