Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

Art. 33 cpv. 2 vLIVA

Riduzione della deduzione dell’imposta precedente

1 Fatto salvo il capoverso 2, i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

2 Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c.

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

1 sentenza relativa all’Art. 33 cpv. 2 vLIVA

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  1. 2C_896/201317.03.2014Imposta sul valore aggiunto · Scambio di prestazioni · Persone vicine