Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 331c cpv. 4 lett. b CO
IV. Riserve per motivi di salute
Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può superare i cinque anni.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗