Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 333 cpv. 3 CPP

Modifica e estensione dell’accusa ad altri reati

1 Se ritiene che i fatti descritti nell’atto d’accusa potrebbero realizzare un’altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l’opportunità di modificare l’accusa.

2 Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell’imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa.

3 L’accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.

4 Il giudice può fondare la sua sentenza su un’accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell’imputato e dell’accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 333 cpv. 3 CPP

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