Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 336 cpv. 1 CPP
Imputato, difesa d’ufficio e difesa obbligatoria
1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:
- a.
il procedimento concerne crimini o delitti; o
- b.
chi dirige il procedimento lo dispone.
2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.
3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.
4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989