Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 336 cpv. 1 CPP

Imputato, difesa d’ufficio e difesa obbligatoria

1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:

a.

il procedimento concerne crimini o delitti; o

b.

chi dirige il procedimento lo dispone.

2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.

3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.

4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

2 sentenze relative all’art. 336 cpv. 1 CPP

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