Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 338 cpv. 1 CPP

Accusatore privato e terzi

1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l’accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.

2 Il terzo toccato da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.

3 Se non compare personalmente, l’accusatore privato o il terzo toccato da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 338 cpv. 1 CPP

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  1. 1P.672/200108.05.2002Ricorso di diritto pubblico · Divieto di arbitrio · Confisca