Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 34 seg. OAVS
Periodi di pagamento
1 Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:
- a.
i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre;
- b.
le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre;
- c.
i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.
2 In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.
3 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 34 vOAVS (fino al 1965) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493
Periodi di pagamento e di regolamento dei conti
1 Devono pagare le quote dovute alla cassa di compensazione e fornire a questa le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti:
a) di regola ogni mese, i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente se queste persone non fanno parte di una delle categorie indicate nelle seguenti lett. da b a d;
b) di regola ogni trimestre, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non occupano lavoratori o ne occupano pochi, gli impiegati o operai il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare le quote, e le persone che non esercitano un'attività lucrativa;
e) di regola ogni semestre, i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze personale domestico;
d) di regola ogni anno, i datori di lavoro che versano soltanto occasionalmente salari nel senso dell'art. 5, cpv. 2, della legge federale.
2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può consentire eccezioni in generale e le casse di compensazione lo possono nei casi particolari.
3 Le quote dovute per il periodo di pagamento sono esigibili a partire dalla loro scadenza e devono essere pagate entro i 10 giorni successivi.