Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101

art. 34 seg. OAVS

Periodi di pagamento

1 Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:

a.

i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre;

b.

le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre;

c.

i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.

2 In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.

3 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 34 vOAVS (fino al 1965) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 8 493

Periodi di pagamento e di regolamento dei conti

1 Devono pagare le quote dovute alla cassa di compensazione e fornire a questa le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti:

a) di regola ogni mese, i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente se queste persone non fanno parte di una delle categorie indicate nelle seguenti lett. da b a d;

b) di regola ogni trimestre, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non occupano lavoratori o ne occupano pochi, gli impiegati o operai il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare le quote, e le persone che non esercitano un'attività lucrativa;

e) di regola ogni semestre, i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze personale domestico;

d) di regola ogni anno, i datori di lavoro che versano soltanto occasionalmente salari nel senso dell'art. 5, cpv. 2, della legge federale.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può consentire eccezioni in generale e le casse di compensazione lo possono nei casi particolari.

3 Le quote dovute per il periodo di pagamento sono esigibili a partire dalla loro scadenza e devono essere pagate entro i 10 giorni successivi.

1 sentenza relativa all’art. 34 seg. OAVS

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  1. DTF 103 V 12023.11.1977Art. 52 LAVS . Condizione dell'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno. Responsabilità sussidiaria di un organo del datore di lavoro. Sunto della giurisprudenza.