Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 346 cpv. 1 CPP
Discussione
1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell’ordine seguente:
- a.
pubblico ministero;
- b.
accusatore privato;
- c.
terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69–73 CP);
- d.
imputato o suo difensore.
2 Le parti hanno diritto a una seconda arringa.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989