Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 34c cpv. 1 OAVS
Contributi irrecuperabili
1 Se l’esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.
2 Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l’importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗