Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 353 cpv. 1 CPP

Contenuto e notificazione del decreto d’accusa

1 Nel decreto d’accusa sono indicati:

a.

l’autorità che lo ha emesso;

b.

l’imputato;

c.

i fatti contestati all’imputato;

d.

le fattispecie penali realizzate;

e.

la sanzione;

f.

la revoca, motivata succintamente, dell’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;

fbis.

il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;

g.

le conseguenze in materia di spese e indennità;

h.

gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;

i.

la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;

j.

il luogo e la data della stesura;

k.

il nome e la firma dell’estensore.

2 Nel decreto d’accusa il pubblico ministero può decidere in merito a pretese civili qualora queste siano riconosciute dall’imputato o:

a.

esse possano essere giudicate senza altre assunzioni di prove; e

b.

il valore litigioso non ecceda 30 000 franchi.

3 Il decreto d’accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

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