Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 353 cpv. 1 CPP
Contenuto e notificazione del decreto d’accusa
1 Nel decreto d’accusa sono indicati:
- a.
l’autorità che lo ha emesso;
- b.
l’imputato;
- c.
i fatti contestati all’imputato;
- d.
le fattispecie penali realizzate;
- e.
la sanzione;
- f.
la revoca, motivata succintamente, dell’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;
- fbis.
il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;
- g.
le conseguenze in materia di spese e indennità;
- h.
gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;
- i.
la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;
- j.
il luogo e la data della stesura;
- k.
il nome e la firma dell’estensore.
2 Nel decreto d’accusa il pubblico ministero può decidere in merito a pretese civili qualora queste siano riconosciute dall’imputato o:
- a.
esse possano essere giudicate senza altre assunzioni di prove; e
- b.
il valore litigioso non ecceda 30 000 franchi.
3 Il decreto d’accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989