Codice penale svizzero · SR 311.0
art. 371 cpv. 3bis CP
Versioni precedenti · 1
art. 371 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Procedura
1 La procedura da seguire in confronto dei fanciulli e degli adolescenti è fissata dai Cantoni.
2 La procedura prevista per gli adolescenti è applicabile anche se l'autore ha commesso il fatto durante la sua adolescenza ma viene giudicato solo dopo aver compiuto gli anni diciotto e non ancora i venti.