Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 371 cpv. 3bis CP

Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 371 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

Procedura

1 La procedura da seguire in confronto dei fanciulli e degli adolescenti è fissata dai Cantoni.

2 La procedura prevista per gli adolescenti è applicabile anche se l'autore ha commesso il fatto durante la sua adolescenza ma viene giudicato solo dopo aver compiuto gli anni diciotto e non ancora i venti.

6 sentenze relative all’art. 371 cpv. 3bis CP

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