Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari · SR 956.1

art. 38 cpv. 3 LFINMA

Autorità penali

1 La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti nell’ambito della loro collaborazione. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti.

2 Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

3 La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 2625

2 sentenze relative all’art. 38 cpv. 3 LFINMA

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