Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari · SR 956.1
art. 38 cpv. 3 LFINMA
Autorità penali
1 La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti nell’ambito della loro collaborazione. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti.
2 Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.
3 La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 2625