Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

art. 38 cpv. 4 aLIVA

Procedura di notifica

1 Se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica:

a.

in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD;

b.

in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.

2 Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.

3 Le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del rendiconto regolare.

4 Applicando la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente.

5 Se nei casi di cui al capoverso 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

3 sentenze relative all’art. 38 cpv. 4 aLIVA

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