Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 38 cpv. 4 aLIVA
Procedura di notifica
1 Se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica:
- a.
in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD;
- b.
in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.
2 Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.
3 Le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del rendiconto regolare.
4 Applicando la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente.
5 Se nei casi di cui al capoverso 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033