Codice penale svizzero · SR 311.0

art. 380 cpv. 3 CP

Spese

1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.

2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:

a.

mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure;

b.

proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;

c.

mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, dell’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.

stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 380 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187

Disposizione del ricavo

1 Le sentenze definitive pronunciate in applicazione del presente Codice o di altra legge federale ovvero della legislazione cantonale in materia di contravvenzioni sono esecutive in tutta la Svizzera per ciò che concerne le multe, le spese, la confisca di oggetti, la devoluzione di doni od altri profitti allo Stato e il risarcimento dei danni.

2 Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.

2 sentenze relative all’art. 380 cpv. 3 CP

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