Codice penale svizzero · SR 311.0
Art. 388 Abs. 3 nStGB
Esecuzione di< sentenze anteriori
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 388 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Sussidi per l'esercizio di stabilimenti
1 La Confederazione può concedere sussidi per l'esercizio di case d'internamento e di case di educazione al lavoro, come pure di asili pubblici per bevitori e di case di educazione pubbliche per fanciulli o adolescenti.
2 La Confederazione può inoltre concedere sussidi per l'esercizio di asili privati per bevitori e di case private di educazione per fanciulli e adolescenti, purché questi stabilimenti adempiano alle condizioni richieste dal presente Codice.