Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 389 cpv. 3 CPP
Complementi di prova
1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado.
2 Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se:
- a.
sono state violate norme in materia di prova;
- b.
sono state incomplete;
- c.
i relativi atti appaiono inattendibili.
3 D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989