Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 392 cpv. 1 CPP

Estensione degli effetti dell’accoglimento di un ricorso

1 Nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se:

a.

la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti; e

b.

i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte.

2 Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l’accusatore privato.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

1 sentenza relativa all’art. 392 cpv. 1 CPP

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  1. 7B_652/202502.06.2026Riunione di cause · Diritto di essere sentito · Esaurimento delle istanze