Legge sulle telecomunicazioni · SR 784.10

art. 4 cpv. 1 LTC

Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali servizi:

a.

radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione;

b.

elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.

2 I fornitori registrati possono consentire l’utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati.

3 L’UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione.

stato al 1 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 III 1297

6 sentenze relative all’art. 4 cpv. 1 LTC

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  6. DTF 125 II 29307.05.1999Art. 1 LTC , art. 4-6 LTC , art. 22-24 LTC , art. 27 LTC , art. 56 LTC , art. 57 LTC e in particolare art. 61 LTC ; art. 98 lett. f OG, art. 99 cpv. 2 OG ; Accordo per l' istituzione dell' OMC/GATT del 1994 e in particolare «Allegato sulle telecomunicazioni»; art