Legge federale sul collocamento e il personale a prestito · SR 823.11
art. 4 n. 9 LC
Durata e portata dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un’attività di collocamento in tutta la Svizzera.
2 L’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è limitata a determinati Paesi.
3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione.
4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1985 III 503