Legge federale sul collocamento e il personale a prestito · SR 823.11

art. 4 n. 9 LC

Durata e portata dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un’attività di collocamento in tutta la Svizzera.

2 L’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è limitata a determinati Paesi.

3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione.

4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1985 III 503

1 sentenza relativa all’art. 4 n. 9 LC

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  1. 2P.177/200109.07.2002autonomia comunale · Divieto di arbitrio · Sospensione preventiva