Codice civile svizzero · SR 210

art. 405 cpv. 2 CC

A. Assunzione dell’ufficio

1 Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti e prende contatto di persona con l’interessato.

2 Quando la curatela comprende l’amministrazione dei beni, il curatore, in collaborazione con l’autorità di protezione degli adulti, compila senza indugio l’inventario dei beni da amministrare.

3 Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico. Per i creditori questo inventario ha gli stessi effetti del beneficio d’inventario in materia di successione.

4 I terzi devono fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell’inventario.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 405 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

1. Minorenne

1 Se il tutelato è minorenne, il tutore ha il dovere di prendere le disposizioni più indicate per il suo mantenimento e per la sua educazione.

2 A questo fine egli esercita gli stessi diritti dei genitori, riservate le attribuzioni delle autorità di tutela.

3 sentenze relative all’art. 405 cpv. 2 CC

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  1. H 63/0219.02.2004Accrediti per compiti educativi · Rendite per orfani · Autorità parentale
  2. DTF 126 V 124.01.2000Art. 29sexies cpv. 1 LAVS : Accrediti per compiti educativi. Il tutore che ha in custodia un minorenne va assimilato a chi esercita l'autorità parentale ai sensi dell' art. 29sexies cpv. 1 LAVS ; ha quindi diritto ad accrediti per compiti educativi per il tempo in cui il minorenn
  3. H 212/9924.01.2000Accrediti per compiti educativi · Potestà parentale · Tutela