Ordinanza sulla pianificazione del territorio · SR 700.1
art. 42 cpv. 1 OPT
Trasformazione di edifici e impianti secondo il diritto anteriore
1 Una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto esterno.
2 Stato di riferimento determinante per la valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto al momento dell’assegnazione a una zona non edificabile.
3 Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole:
- a.
all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata di oltre il 60 per cento; questo valore può essere superato negli edifici con abitazione primaria secondo il diritto previgente ove ciò sia necessario per raggiungere complessivamente una superficie utile lorda computabile di 100 m2, sempreché l’edificio sia completamente urbanizzato e sia garantito che lo spazio abitativo è utilizzato come abitazione primaria;
- b.
si può procedere ad un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 24c capoverso 4 LPT; in questo caso, l’ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m2; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati solo per metà;
- c.
i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell’utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente.
4 Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi è ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il volume dell’edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del capoverso 3 lettera b. L’ubicazione dell’edificio o dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell’edificio o dell’impianto preesistente se motivi oggettivi lo giustificano.
5 Gli impianti solari di cui all’articolo 18a capoverso 1 LPT non sono tenuti in considerazione nella valutazione di cui all’articolo 24c LPT. L’isolamento esterno necessario per un risanamento energetico o l’innalzamento del tetto necessario per l’isolamento, compreso l’eventuale impianto solare, possono essere autorizzati anche se comportano il superamento dei limiti di cui al capoverso 3 lettera a o b. Di per sé non comportano l’applicazione del capoverso 3 lettera b anziché del capoverso 3 lettera a.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗