Codice civile svizzero · SR 210
art. 429 cpv. 2 CC
1. Competenza
1 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all’autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.
2 Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.
3 L’istituto decide sulla dimissione.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 429 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
IL Nel rapporti tra le diverse autorità
1 Se il tutore ed i membri dell'autorità tutoria sono insieme responsabili, questi ultimi rispondono solo per ciò che non si può ricuperare dal primo.
2 Se i membri dell'autorità tutoria e quelli dell'autorità di vigilanza sono insieme responsabili, questi ultimi rispondono solo per ciò che non si può ricuperare dai primi.
8 In caso di dolo, tutte le persone responsabili sono tenute direttamente e solidalmente.