Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · SR 142.20

art. 43 cpv. 1 cpv. 2 LStr

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

a.

coabitano con lui;

b.

dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;

c.

non dipendono dall’aiuto sociale;

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.

3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.

5 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.

6 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2002 3327

1 sentenza relativa all’art. 43 cpv. 1 cpv. 2 LStr

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  1. 2C_1085/201609.03.2017Diritto di essere sentito · Accertamento dei fatti · Proporzionalità