Codice penale svizzero · SR 311.0
art. 43 cpv. 1 aCP
2. Pena detentiva con condizionale parziale
1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3 La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 43 vCP (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Collocamento in una casa d'educazione al lavoro
1. Se un delinquente è condannato alla detenzione per un crimine o un delitto, il giudice può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare il collocamento in una casa di educazione al lavoro per un tempo indeterminato:
ove il condannato sia dedito alla dissolutezza od all'ozio e il reato sia in relazione con siffatto genere di vita, ove il condannato sembri educabile al lavoro e ove egli non sia stato anteriormente condannato alla reclusione nè internato.
Il giudice farà prima esaminare lo stato fisico e mentale e l'attitudine al lavoro del delinquente e prenderà informazioni precise sulla educazione e sulla vita anteriore di lui.
2. La casa di educazione al lavoro dev'essere esclusivamente destinata a tale scopo. Essa può peraltro essere annessa ad un asilo per bevitori, semprechè il servizio interno rimanga distinto e i ricoverati siano separati.
3. Il condannato è istruito in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione L'insegnamento deve proporsi la formazione intellettuale e fisica e specialmente l'istruzione professionale del condannato.
Durante il riposo notturno il condannato è di regola chiuso in cella.
4. Se il condannato si è dimostrato ineducabile al lavoro, il giudice ordina l'esecuzione di tutta la pena pronunciata o di parte di essa.
5. Se il condannato è rimasto nella casa per i due terzi della pena pronunciata e in ogni caso almeno un anno, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente per un anno, ove lo reputi atto e disposto al lavoro. Essa lo sottopone al patronato e può imporgli determinate norme di condotta (art. 38, N. 3).
Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionale commette intenzionalmente un crimine o un delitto, la pena pronunciata sarà eseguita.
Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionale ricade nella dissolutezza o nell'ozio o se, nonostante formale avvertimento dell'autorità di patronato, persiste a trasgredire le norme di condotta impostegli o se si sottrae ostinatamente al patronato, l'autorità petente può farlo ricollocare nella casa d'educazione al lavoro o proporre al giudice l'esecuzione della pena pronunciata.
Se il liberato condizionale ha tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva. La pena è estinta.
6. Se, dopo tre anni di soggiorno nella casa, i requisiti per la liberazione condizionale non si sono ancora verificati, il giudice ordinerà l'esecuzione di tutta la pena pronunciata o di parte di essa.
7. Il collocamento non potrà più essere eseguito, se non è stato iniziato entro cinque anni.