Legge federale sulla circolazione stradale · SR 741.01

art. 43 cpv. 1 LCStr

Separazione della circolazione

1 I veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.

2 Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3 Solo i veicoli delle categorie designate dal Consiglio federale possono circolare sulle strade riservate ai veicoli a motore. L’accesso dei pedoni è vietato; l’accesso dei veicoli a motore è permesso solo nei posti appositamente previsti. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni d’uso e norme speciali di circolazione per tali strade.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

3 sentenze relative all’art. 43 cpv. 1 LCStr

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