Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali · SR 830.1

art. 43 lett. c LPGA

Accertamento

1 L’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

1bis L’assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti.

2 Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.

3 Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’art. 43 lett. c LPGA

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