Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 439 cpv. 1 CPP
Esecuzione delle pene e delle misure
1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP.
2 L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.
3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
- a.
in caso di pericolo di fuga;
- b.
se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o
- c.
se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.
4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989