Codice civile svizzero · SR 210

art. 439 cpv. 2 CC

G. Ricorso al giudice

1 L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi:

1.

ricovero ordinato dal medico;

2.

permanenza coatta disposta dall’istituto;

3.

rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell’istituto;

4.

trattamento di una turba psichica in assenza di consenso;

5.

misure restrittive della libertà di movimento.

2 Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.

3 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.

4 Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

4 sentenze relative all’art. 439 cpv. 2 CC

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  4. DTF 55 II 1421.03.1929Verbeiständung auf eigenes Begehren. Art. 394 ZGB. Unzulässigkeit einer Verbeiständung unter Bedingungen (Erw. 1). Wird der Beistand zur Vermögenverwaltung verlangt, so ist Voraussetzung, dass der Gesuchsteller sowohl zur selbständigen Vermögensverwaltung als auch zur Bestellung