Codice civile svizzero · SR 210
art. 439 cpv. 2 CC
G. Ricorso al giudice
1 L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi:
- 1.
ricovero ordinato dal medico;
- 2.
permanenza coatta disposta dall’istituto;
- 3.
rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell’istituto;
- 4.
trattamento di una turba psichica in assenza di consenso;
- 5.
misure restrittive della libertà di movimento.
2 Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.
3 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.
4 Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗