Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 46 cpv. 1 CPP
Rapporti diretti tra autorità
1 Le autorità comunicano direttamente tra loro.
2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta.
3 Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989