Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42

art. 48 cpv. 1 RFF

1. Imputabili sul prezzo di vendita

1 Gli interessi correnti fino al giorno dell’incanto sopra crediti ipotecari assegnati, vengono assegnati al deliberatario in acconto del prezzo, ove le condizioni di vendita non dispongano espressamente altrimenti.

2 Le condizioni di vendita possono stabilire che i redditi correnti fino al giorno dell’incanto passano all’aggiudicatario come equivalente degli interessi correnti sui crediti pignoratizi non scaduti. In luogo del giorno dell’incanto potrà essere fissata altra scadenza come data alla quale i profitti e gli oneri del fondo passano all’aggiudicatario. I redditi già incassati e quelli esigibili non possono venir assegnati all’aggiudicatario.

stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 48 cpv. 1 RFF

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  1. DTF 96 III 8309.10.1970Realizzazione di un immobile nel fallimento prima che siano decise le contestazioni relative al collocamento dei diritti di pegno immobiliare ( art. 128 cpv. 2 RFF ). Presupposti perchè l'autorità di vigilanza possa permettere una siffatta realizzazione anticipata. Potere d'esame