Legge federale sull'imposta preventiva · SR 642.21
Art. 5 Abs. 1bis aVStG
2. Eccezioni
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
- a.
le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata;
- b.
i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
- c.
gli interessi degli averi di clienti, se l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;
- d.
gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale;
- e.
…
- f.
le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD;
- g.
gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR) approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali, sempre che lo strumento di capitale di terzi interessato sia emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2026;
- h.
i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti;
- i.
gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo l’articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che:
- 1.
la FINMA ha approvato ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali:
- –
per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell’emissione
- –
per le banche di rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LBCR: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 2.
sono emessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2026 oppure per i quali si verifica durante questo periodo un cambiamento di emittente secondo il numero 1.
1bis Il rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 1ter è riservato.
1ter In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1bis, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.
1quater Il capoverso 1ter non si applica alle riserve da apporti di capitale:
- a.
costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;
- b.
già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;
- c.
rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;
- d.
in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all’estero.
1quinquies La società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1quater lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all’AFC.
1sexies I capoversi 1ter–1quinquies si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.
1septies Il capoverso 1bis si applica agli apporti e all’aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del CO per quanto eccedano le riserve rimborsate nell’ambito del suddetto margine di variazione del capitale.
2 L’ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l’AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.
stato al 1 gennaio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗