Diritto delle obbligazioni · SR 220

art. 545 n. 3 CO

1. In genere

1 La società si scioglie:

1.

pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;

2.

per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;

3.

per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;

4.

per il consenso reciproco;

5.

per lo spirare del termine stabilito;

6.

per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;

7.

per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.

2 Per motivi gravi, lo scioglimento d’una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 545 vCO (1911) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 193

1. In genere

1 La società si scioglie :

1. pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità .di conseguirlo ;

2. per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;

3. per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione di un socio;

4. per il consenso reciproco;

5. per lo spirare del termine stabilito ;

6. per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio ;

7. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.

2 Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.

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