Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 545 n. 3 CO
1. In genere
1 La società si scioglie:
- 1.
pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
- 2.
per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
- 3.
per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;
- 4.
per il consenso reciproco;
- 5.
per lo spirare del termine stabilito;
- 6.
per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
- 7.
per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.
2 Per motivi gravi, lo scioglimento d’una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 545 vCO (1911) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 193
1. In genere
1 La società si scioglie :
1. pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità .di conseguirlo ;
2. per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
3. per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione di un socio;
4. per il consenso reciproco;
5. per lo spirare del termine stabilito ;
6. per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio ;
7. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.
2 Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.