Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101
art. 54bis cpv. 4 OAVS
Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani
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2 Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
3 La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
4 Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗