Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti · SR 831.101

art. 54bis cpv. 4 OAVS

Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani

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2 Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

3 La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

4 Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

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3 sentenze relative all’art. 54bis cpv. 4 OAVS

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  1. I 678/0415.07.2005Diritto di essere sentito · Determinazione dell'invalidità · Confronto dei redditi
  2. DTF 131 V 23329.06.2005Art. 38bis cpv. 1 (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2002 come pure in quella valida dal 1° gennaio 2003), cpv. 2 e cpv. 3 LAI; art. 33bis OAI in relazione con l' art. 54bis cpv. 1 a 4 OAVS; art. 33bis cpv. 2 OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988 alla f
  3. I 208/0429.06.2005Riduzione delle rendite per figli per soprassicurazione · Lacuna di un regolamento