Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42
art. 56 lett. c RFF
I. Disposizioni generali
1 Aprendo l’incanto, l’ufficio comunicherà agli astanti, se non l’ha già fatto nelle condizioni d’incanto, se il fondo è posto all’incanto prima con e in seguito senza menzione di un aggravio (art. 42 e 104).
2 Per l’aggiudicazione valgono le disposizioni seguenti:
- a.
nel turno d’asta in cui il fondo è posto in vendita con l’aggravio, l’ufficio enuncerà che il maggior oblatore resterà vincolato fino a compimento di un eventuale secondo turno d’asta. Se l’offerta fatta è sufficiente per soddisfare il creditore o se l’importo mancante vien pagato immediatamente in contanti dal titolare della servitù o dell’onere fondiario, il fondo sarà aggiudicato con l’aggravio e non occorrerà procedere ad un secondo turno d’asta;
- b.
se invece l’offerta fatta nel primo turno d’asta non basta per soddisfare integralmente il creditore, l’ufficio procederà ad un secondo turno, avvisando gli astanti che il fondo sarà aggiudicato senza aggravio, a meno che quest’asta dia un risultato non superiore a quello della prima. Se vien conseguito prezzo maggiore, il fondo sarà aggiudicato e l’aggravio cancellato dal registro fondiario anche se il prezzo fosse sufficiente per soddisfare completamente il creditore (art. 116);
- c.
se nel turno d’asta senza l’aggravio non vien raggiunto prezzo superiore, il fondo sarà aggiudicato al maggior offerente del primo turno, il quale dovrà assumere l’aggravio.
stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗