Codice civile svizzero · SR 210

art. 562 cpv. 2 CC

1. Acquisto del legato

1 Il legatario ha un’azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti.

2 Se altro non risulta dal testamento, il suo diritto diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunziare alla stessa.

3 Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell’adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

3 sentenze relative all’art. 562 cpv. 2 CC

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