Legge federale sui brevetti d'invenzione · SR 232.14
art. 59 cpv. 5 LBI
A. Oggetto dell’esame
1 Se l’oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l’IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.
2 Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza, l’IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.
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4 L’IPI non esamina se l’invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.
5 Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere:
- a.
entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l’IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure
- b.
entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l’IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.
6 Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l’IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.
stato al 1 luglio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio BBl 1950 I 977