Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · SR 955.0
art. 6 cpv. 1 LRD
Obblighi di diligenza particolari
1 L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. L’entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d’affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se:
- a.
la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b.
vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bis numero 1bis CP, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
- c.
la transazione o la relazione d’affari comporta un rischio elevato;
- d.
i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario conformemente all’articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.
3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte all’estero nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.
4 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 III 993