Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione · SR 961.01

art. 60 cpv. 1 LSA

Rinuncia

1 L’impresa di assicurazione che rinuncia all’autorizzazione deve presentare alla FINMA, per approvazione, un piano di liquidazione.

2 Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa:

a.

la liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti d’assicurazione;

b.

i mezzi stanziati a tal fine; e

c.

la persona incaricata della liquidazione.

3 Se l’impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l’articolo 61 capoverso 2 si applica per analogia.

4 L’impresa di assicurazione che ha rinunciato all’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d’assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

5 L’impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate.

stato al 1 settembre 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2003 3233

1 sentenza relativa all’art. 60 cpv. 1 LSA

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  1. 2C_94/202418.02.2025Ricorso in materia di diritto pubblico · Obbligo di motivazione · Divieto di arbitrio