Codice civile svizzero · SR 210

Art. 607/610 CC

A. In genere

1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.

2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.

3 I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.

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1 sentenza relativa all’Art. 607/610 CC

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  1. DTF 142 III 11621.12.2015Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile; rogatoria nel senso della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale (CLA 70) (art. 11 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv. 1 lett. b CLA 70; art. 166 cpv. 2 CPC ). D