Codice civile svizzero · SR 210

art. 607 cpv. 2 CC

A. In genere

1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.

2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.

3 I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

16 sentenze relative all’art. 607 cpv. 2 CC

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