Codice civile svizzero · SR 210
art. 607 cpv. 2 CC
A. In genere
1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.
2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
3 I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗