Codice civile svizzero · SR 210

art. 609 cpv. 2 CC

II. Intervento dell’autorità

1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorità interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.

2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorità nella divisione.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

5 sentenze relative all’art. 609 cpv. 2 CC

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