Codice civile svizzero · SR 210
art. 609 cpv. 2 CC
II. Intervento dell’autorità
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorità interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.
2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorità nella divisione.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗