Legge federale sul diritto fondiario rurale · SR 211.412.11
art. 64 cpv. 1 cpv. 2 LDFR
Eccezioni al principio della coltivazione diretta
1 Se non vi è coltivazione diretta, l’autorizzazione dev’essere rilasciata se l’acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente che:
- a.
l’acquisto serve a preservare come azienda in affitto un’azienda da lungo tempo integralmente affittata, a migliorare strutturalmente un’azienda in affitto o a istituire o preservare un’azienda sperimentale o scolastica;
- b.
l’acquirente dispone di un’autorizzazione definitiva per un’utilizzazione non agricola del suolo a’ sensi dell’articolo 24 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio;
- c.
l’acquisto è operato in vista dell’estrazione di risorse minerarie, ammessa dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio, e la superficie non eccede quella ragionevolmente necessaria all’impresa come riserva di materie prime o come sostituzione reale per una superficie nella zona d’estrazione, per 15 anni al massimo. Il terreno che, entro 15 anni dall’acquisto, non è utilizzato secondo la destinazione prevista dev’essere alienato conformemente alle disposizioni della presente legge. Lo stesso vale a ricoltivazione avvenuta;
- d.
l’azienda agricola o il fondo agricolo sono situati in una zona protetta e l’acquirente acquista il terreno ai fini di tale protezione;
- e.
l’acquisto è operato al fine di preservare i dintorni, degni di protezione, di centri, costruzioni od impianti storici o di un’opera naturale protetta;
- f.
nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante (art. 66) non vi sono offerte di coltivatori diretti.
- g.
un creditore che detiene un diritto di pegno sull’azienda o sul fondo acquisisce quest’ultimi nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata.
2 L’autorizzazione può essere subordinata ad oneri.
stato al 1 gennaio 2014 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1988 III 821