Legge federale sul diritto internazionale privato · SR 291
Art. 64 al. 1 aLDIP
V. Completamento o modificazione di una decisione
1 I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59, 60 o 60a. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).
1bis I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell’istituto di previdenza.
2 Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o di separazione è regolato dal diritto svizzero. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l’obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1983 I 239