Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · SR 142.20
art. 64d cpv. 2 lett. a LStrI
Termine di partenza ed esecuzione immediata
1 Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
2 L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:
- a.
lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- b.
indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;
- c.
la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- d.
lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;
- e.
allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen (art. 64c cpv. 1 lett. b);
- f.
lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a);
- g.
lo straniero è allontanato a seguito di un controllo congiunto con un altro Stato Schengen (art. 64cbis).
3 I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:
- a.
lo straniero viola l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 90;
- b.
il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c.
nonostante il divieto d’entrata, lo straniero accede al territorio svizzero.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2002 3327