Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · SR 831.40

art. 65d cpv. 1 cpv. 2 LPP

Misure in caso di copertura insufficiente

1 L’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto di previdenza è insolvente.

2 Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell’istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

3 Qualora altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:

a.

riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;

b.

riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell’introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l’importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.

4 Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

stato al 1 gennaio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 65d cpv. 1 cpv. 2 LPP

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  1. 9C_938/201507.07.2016Previdenza professionale · Liquidazione parziale · Misure di risanamento