Codice civile svizzero · SR 210
art. 667 cpv. 2 CC
I. Estensione
1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.
2 Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗